PER UN PRIVATO
A decorrere dal 1° gennaio 2015, e per gli anni successivi, è stato disposto l’incremento ad € 30.000, dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, sul quale applicare l’aliquota attualmente prevista del 26%.
La disposizione prevede quindi un massimale di erogazione detraibile, vale a dire che l’importo su cui applicare la percentuale del 26%, non ecceda € 30.000, per una detrazione massima ottenibile di € 7.800.
In alternativa le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS, possono essere dedotte dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito stesso dichiarato, con un massimo di € 70.000 annui.
PER UN'AZIENDA O UN ENTE SOGGETTO ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ – IRES
L’Azienda può dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) a favore delle ONLUS fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 (Rif. art. 14 del D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05);
oppure dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali (donazioni) per un importo non superiore a 2.065,38 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Rif.: art.100, comma 2, lett. H) D.P.R. n. 917/86 del Testo Unico delle Imposte.
Perché siano deducibili/detraibili le donazioni alle ONLUS devono essere effettuate secondo le seguenti tassative modalità di versamento: ai fini della detrazione dall’Irpef lorda ovvero della deduzione dal reddito complessivo Irpef/reddito di impresa IRES, è necessario che, quando l’erogazione avviene in denaro, si utilizzino la banca o la posta, o gli altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, ed ulteriori modalità che permettono all’Amministrazione finanziaria di operare efficaci controlli (carta di credito, carta di debito, bonifico bancario, assegno o conto corrente postale).
Per le erogazioni operate con carta di credito, è sufficiente conservare l’estratto conto della società che gestisce tale strumento di pagamento ed esibirlo su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Quanto alle erogazioni liberali in natura, le stesse vanno considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari) e il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta che riporti la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori (Rif.: art. 15 comma 1 lettera i-bis) d.p.r. 917/86 modificato dal D.L. n. 35/05 conv. Legge n. 80/05).